Art. 17.
(Informazione e trasparenza).

      1. Le scuole garantiscono la più ampia informazione sulle proprie attività. Tutti gli atti delle scuole sono pubblici, ad eccezione delle parti contenenti dati che ledono il diritto alla riservatezza dell'individuo. Tutti i genitori, gli insegnanti e le insegnanti, il personale ausiliario-tecnico-amministrativo, gli studenti e le studentesse possono prendere visione degli atti pubblici delle scuole.
      2. Ogni scuola è tenuta a dotarsi di un proprio sito INTERNET, costantemente aggiornato in merito all'attività didattica, ai progetti di integrazione tra scuola e

 

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territorio, alle attività ed alle decisioni degli organi collegiali, agli atti amministrativi e ad ogni altro aspetto dell'attività istituzionale. Lo Stato e gli enti locali assicurano la gratuità della connessione in rete e adeguati finanziamenti annuali ai progetti di comunicazione basati sull'utilizzo delle tecnologie informatiche.